"Mi sono reso conto che l'uomo di legge ha come missione

quella di colmare l'abisso che separa le parti in causa" (M.K. Gandhi 1893)

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di Giuliano Cardellini

Articolo pubblicato Sulla rivista “informazioni Organizzate” Ott. 1996, Capitani Editore Rimini

Per poter correttamente impostare e stipulare con efficacia un contratto internazionale di tipo commerciale, si deve tener conto, in via preliminare, che:

* esistono Convenzioni Internazionali Multilaterali o Bilaterali, le quali potrebbero influire sulla interpretazione ed applicazione del contratto stesso;
anche se, nel diritto internazionale commerciale, vige il principio generale del’autonomia delle parti nella scelta della modalità di rapporto tra le stesse;

* vi sono grandi differenze e problematiche sia socio-politiche, che tecniche, fiscali e normative tra i Paesi delle diverse aree geografiche mondiali;

* anche un contratto redatto per iscritto con la necessaria competenza professionale, potrebbe comunque presentare delle clausole nulle o inefficaci, poichè contrastanti con norme inderogabili di Paesi stranieri, nei quali tale contratto dovrebbe essere applicato;

* nel caso di non esaustività interpretativa di clausole contrattuali, si dovrà fare riferimento, per l’applicazione del contratto, ai principi generali del diritto internazionale.

Quanto sopra esposto, dovrebbe indurre l’imprenditore alla riflessione, affinchè nell’approccio con possibili partners commerciali, possa osservare quelle norme di cautela necessarie per la stipula di un buon contratto.

Questione importante è se il contratto che si andrà a stipulare è di diritto internazionale, di diritto interno italiano o di diritto interno di un determinato Paese.
Questo è importante, poichè in base a questa classificazione, saranno appplicati allo stesso delle normative molto diverse, con conseguente diversa regolamentazione dei rapporti commerciali tra le parti contraenti.

Vi sono varie definizioni del Contratto Internazionale, le più ricorrenti sono le seguenti :

A – In base Convenzione Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili:

” Il carattere internazionale del contratto di compravendita è valutato in funzione della sola circostanza che, al momento della stipulazione, venditore e compratore siano stabiliti in due Stati diversi ”

B – ” Ogni rapporto contrattuale che presenta punti di collegamento con più di un ordinamento giuridico ”

C – ” Ogni rapporto contrattuale non destinato ad esaurirsi,
nei suoi elementi oggettivi o soggettivi, esclusivamente all’interno di un solo ordinamento statuale ”

Il sodddisfare una sola di tali definizioni, comporta la sottoposizione del contratto alla normativa di diritto internazionale.

In ogni rapporto dell’imprenditore con il possibile partner straniero, sono determinanti le modalità di contatto, l’impostazione dell’intero confronto, le quali porteranno alla determinazione di voler instaurare un dialogo commerciale continuativo ed alla stipula del contratto.

E’ fondamentale che l’imprenditore che intenda commercializzare con l’estero possa avvalersi della consulenza giuridica di un esperto, poichè l’imprenditore conosce quali possano essere le sue esigenze commmerciali, ma non conosce assolutamente gli aspetti giuridici della questione e soprattutto non è in grado di tradurre le sue esigenze commerciali con quelle di natura giuridica.
Ma non solo, poichè l’imprenditore potrebbe avere in mente di impostare il rapporto commerciale in un certo modo, il quale potrebbe non essere per lo stesso il più conveniente dal punto di vista giuridico ( classiche sono le differenziozioni tra agente e concessionario, tra concessionario e francaisee e tra Franchisig e Joint Venture ).

Inoltre, il margine di rischio insito in ogni rapporto commerciale con l’estero, può essere di molto ridotto, attraverso un uso corretto e scrupoloso dello strumento contrattuale.

Ancora, un buon contratto, pur non potendo impedire la risoluzione del rapporto, potrà comunque costituire uno strumento indispensabile per affrontare le eventuali, ma probabili, controversie da una posizione più vantaggiosa.

Infine, se l’imprenditore assumerà accordi preliminari ben precisi con la controparte, sarà poi ben difficile rinegoziare il tutto, solo perchè egli si è accorto che la cosa più conveniente era di altra natura giuridica, perchè nei rapporti internazionali credibilità e serietà aziendale sono le prime caratteristiche richieste da chi ricerca un patner commerciale.

Quindi l’impostazione più corretta sarebbe quella che l’imprenditore si rivolgesse al Legale esperto di contrattualista internazionale e gli esponesse le sue esigenze commerciali e le potenzialità della struttura aziendale, sarà poi il professionista che gli suggerirà la forma contrattuale più appropriata e più vantaggiosa per l’imprenditore stesso.

Alla luce di tutte queste considerazioni preliminari, ci sembra di poter individuare tutta una serie di criteri, a cui l’imprenditore possa fare riferimento per una corretta impostazione nella stipula di un contratto internazionale, il tutto comunque ricordando, che tali criteri potranno essere adattati ai singoli casi di specie :

* conoscenza generica dei meccanismi giuridici che regolano i contratti internazionali;

* informazioni generali sul contesto giuridico-legale nel quale dovrà stipularsi il contratto;

* individuazione dei problemi che dovranno essere affrontati e disciplinati;

* individuazione delle soluzioni più vantaggiose;

* individuazione dei margini di negoziazione accettabili.

Sarebbe opportuno che l’imprenditore, o un suo preposto, che si accinga a negoziare un contratto internazionale possa essere in possesso di alcune nozioni generali riguardanti tali accordi, al fine di poter comprendere le tematiche e le possibili soluzioni, per poter scegliere con sufficiente cognizione di causa le proposte anche alternative pervenute non solo da controparte, ma anche dal proprio Legale specializzato in contrattualistica internazionale.

Il problema vero rimane però quello di come un imprenditore possa acquisire queste nozioni di base, necessarie non solo al suo corretto operare con l’estero, ma anche per decidere se iniziare una commercializzazione con Paesi stranieri e come premunirsi per non incorrere in seri problemi.

Sarà possibile leggere libri e riviste, ma si ritiene che il modo più efficacie sia quello di partecipare ad un corso di formazione specifico, anche organizzato dalle associazione di categoria, il quale avrebbe il notevole vantaggio di essere mirato alla esigenze specifiche dell’imprenditore e, pur conservando un carattere di generalità delle informazioni, consentirebbe allo stesso di valutare l’importanza dei problemi da affrontare e di sostenere con cognizione un dialogo sia con la controparte sia con il proprio Legale esperto della materia.

Quello che è determinante e proficuo per l’imprenditore è che tra lo stesso ed il proprio Legale esperto di contrattualistica internazionale vi sia stretta collaborazione, una sorte di simbiosi, la quale possa generare un accordo contrattuale soddisfacente e vantaggioso.

Quando si intende instaurare un rapporto contrattuale, la questione più importante è quella di individuare le norme che disciplinano tale contratto, in generale, nell’ambito degli ordinamenti giuridici delle due o più parti ed, in particolare, sarà necessario controllare se vi siano norme imperative, alle quali non è possibile derogare contrattualmente,norme valutarie, specifiche norme tecniche, norme anti monopolistiche ed ogni norma speciale che non può essere violata, a pena di nullità, non solo della singola clausola in contrasto con la stessa, ma anche dell’intero contratto, con conseguenti controversie in merito a pretesi risarcimenti di danni.

E’ importante sapere che in ogni contratto internazionale si possono applicare leggi di diversi paesi (anche diverse da quelle dei contraenti), ma solo una può essere scelta e nel caso di mancata espressa indicazione, tale individuazione può risultare molto complessa, perchè si basa su alcuni criteri, quale quello del collegamento più stretto, quello del luogo dove si inizia una azione giudiziaria o dove deve essere eseguita una obbligazione, quello sui tempi di entrata in vigore di una Convenzione Internazionale, quello sulle norme di diritto internazionale privato di ogni paese, per cui non è inusuale che, a secondo di quale parte contrattuale inizi una azione giudiziaria, si applichi una legge diversa.

Inoltre, prevedere che, in caso di controversia sulla interpretazione ed applicazione del contratto, debba decidere l’autorità ordinaria di un certo paese, in via esclusiva, oppure un arbitro (istituzionale o ad hoc), comporta molte differenze e molte diversità in tema di esecutività della sentenza o del lodo arbitrale.

Si precisa che, anche la scelta per iscritto del foro competente in Italia, non implica assolutamente che la legge applicabile al contratto sia quella italiana, poichè sono due concetti che si basano su principi diversi.

Ogni contratto internazionale raramente può essere considerato tipico, cioè che rientri in una fattispecie contrattuale ben definita e disciplinata, poichè :

* non tutte le figure contrattuali hanno l’omologo nei due paesi contraenti;

* le parti vogliono raggiungere obiettivi economici, che non possono essere tipici di un contratto, per cui vengono inserite altre clausole che sono tipiche di altri contratti, creando così il contratto misto;

* il commercio internazionale ha visto il nascere di nuove figure contrattuali, sconosciute nell’ambito nazionale.

Tuttavia, oggi vi è “tipicità” per quello che riguarda l’uso internazionale del contratto avente quello scopo.

I modelli di contratto predisposti da Enti o Associazioni internazionali, non dovrebbero mai essere utilizzati pedissequamente, ma assunti solo come mero punto di riferimento di base, poichè ogni fattispecie concreta presenta delle particolarità e delle specifiche esigenze che non si possono oggettivizzare.

Solo dopo aver operato una disamina di tutte queste tematiche,
l’imprenditore potrà valutare quali siano le scelte per lui ottimali, ed in questa fase è fondamentale l’agire in stretta collaborazione con un Legale specializzato, poichè si deve poter attuare un buon contemperamento tra le esigenze di tutela giuridica e quelle di sviluppo commerciale.

Dopo aver esaminato al proprio interno le soluzioni ottimali, si potranno predisporre dei margini di trattativa accettabili, con una scelta principale ed altre secondarie, le quali andranno confrontate con le legittime esigenze della controparte.

Considerazione molto importante, in tema di impostazione dei contratti internazionali, deriva dal fatto che i paesi di Common Law (Stati Uniti, Gran Bretagna, etc) redigono dei contratti molto complessi e dettagliati, che disciplinano tutti i rapporti presenti e futuri, ed anche il sistema sanzionatorio è ben specificato, mentre nei paesi di Civil Law (Europa, etc), i contratti sono brevi, sintetici, si contemplano solo gli elementi essenziali e per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme che individuano quel tipo di contratto.

Rispettare questi suggerimenti, pur non rappresentando la esaustività delle tematiche, potrà agevolare nella stipulazione di un contratto internazionale, il quale potrà aprire nuovi orizzonti non solo commerciali ma anche culturali.

Giuliano Cardellini