"Mi sono reso conto che l'uomo di legge ha come missione

quella di colmare l'abisso che separa le parti in causa" (M.K. Gandhi 1893)

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di Giuliano Cardellini

Articolo pubblicato Sulla rivista “informazioni Organizzate” Mar/Apr/Mag. 1997, Capitani Editore Rimini

La compravendita internazionale è sicuramente il contratto più diffuso nel commercio internazionale; è quello che si è sviluppato fin dall’inizio degli scambi commerciali tra diversi Stati (con l’unica eccezione del baratto internazionale); è solo apparentemente semplice e di facile esecutività; sta perdendo parte della sua importanza a favore di contratti di collaborazione tra imprese di lunga durata.
La compravendita consiste nel vendere della merce da parte di un venditore e nell’acquisto della stessa da parte di un acquirente con il relativo pagamento di un prezzo.
L’adempimento principale del venditore è quello di mettere a disposizione la quantità di merce concordata, con qualità standard; l’adempimento principale del compratore è quello di ricevere la merce e di pagarne il prezzo.
La apparente semplicità di questo contratto induce spesso molti imprenditori a sottovalutarne le possibili implicazioni e a non adottare tutte quelle cautele necessarie in ogni contratto internazionale. In più occasioni si è riscontrato che contratti di notevole valore, con forniture protatte nel tempo e dilazioni di pagamenti, sono stati stipulati solo con lo scambio di poche righe e via fax, con ogni conseguente problema sorto in sede di controversia, in merito alla interpretazione ed applicazione dello stesso..

Ogni contratto di compravendita internazionale è sottoposto ad uno di questi tre regimi :
- convenzionale; si fa espresso riferimento ad una Convenzione;
- pattizio specifico; con adesione ad un contratto-tipo predisposto da Enti o Associazioni private;
- pattizio generale; è interamente libero e rimesso alla completa volontà contrattuale delle parti.

In tema di compravendita internazionale vigevano per l’Italia, anche se non sono mai entrate in vigore in ambito internazionale, le due Convenzioni dell’Aja del 1964, in tema di formazione del contratto di compravendita di beni mobili e di vendita internazionale di beni mobili.
Esse non hanno raggiunto il numero minimo di adesioni richiesto in ambito internazionale per entrare in vigore, poichè:
- erano espressione di regole e ragionamenti giuridici sviluppati solo negli ordinamenti dell’Europa occidentale;
- avevano adottato un linguaggio tecnico-giuridico non facilmente comprensibile per gli altri Stati.
Esse sono comunque importanti, poichè :
- sono state in vigore in Italia ed in altri Paesi con i quali l’Italia commerciava;
- hanno prodotto molte sentenze giurisprudenziali, che ne hanno chiarito il contenuto;
- le stesse sono state la base di molte regole accolte dalla Convenzione di Vienna del 1980.

In tema di compravendita internazionale è estremamente importante la Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell’11 Aprile 1980, entrata in vigore il 1 Gennanio 1988, al raggiungimento del livello minimo richiesto di adesioni di 20 Nazioni aderenti all’ONU.
Le principali caratteristiche sono :
- si applica automaticamente ( salvo espressa deroga delle parti (art.6)) a tutti i contratti di vendita di beni mobili tra le parti, le cui sedi d’affari si trovano in Stati differenti :
a) quando tali Stati sono Stati contraenti;
b) quando le norme di diritto internazionale privato portano all’applicazione delle legge di uno Stato contraente;
- non contiene norme imperative;
- non vi è pretesa che possa valere in modo universale per tutte le Nazioni;
- assegna il ruolo primario al contratto, come espressione della libera formazione della volontà dei contraenti;
- non esamina gli effetti reali del contratto (quali, ad es., trasferimento e proprietà), ma solo quelli obbligatori;
- sono esclusi i contratti conclusi tra un’impresa e un consumatore privato.

La Convenzione di Vienna rinvia ai singoli sistemi nazionali di diritto internazionale privato per quanto attiene ad aspetti da essa non specificamente regolamentati, quali :
- il passaggio di proprietà dei beni compravenduti;
- le modalità di consegna delle merci;
- le modalità di determinazione del prezzo;
- gli aspetti relativi alla responsabilità da prodotto difettoso o non conforme alla qualità standard.

Uno degli aspetti più importanti evidenziati dalla Convenzione di Vienna è quello del momento della conclusione del contratto (art.23) che si ha quando l’accettazione acquista efficacia.
Sulla rilevanza giuridica del momento della conclusione del contratto, sia in merito alla determinazione del luogo di perfezionamento del contratto, della legge applicabile al contratto e dell’Autorità competente a decidere in caso di controversia, si rimanda per una più approfondita analisi a ” Responsabilità precontattuale internazionale” dello stesso Autore, pubblicato sul numero 01/97 della Rivista Informazioni Organizzate, pag.56.
Nella Convenzione di Vienna il momento dell’efficacia è disciplinato dall’art. 18, con i seguenti rilievi :
(1) rifiuto di considerare il silenzio o la non azione come accettazione;
(2) l’accettazione di una proposta mediante dichiarazione, produce effetto nel momento in cui l’indicazione del consenso giunge al proponente;
(3) possibilità che l’accettazione consista in un atto concludente (ad es., spedizione merce) il quale acquista effetto nel momento in cui è compiuto.

Nella Convenzione di Vienna è importante segnalare tutta una serie di innovazioni e particolarità, le quali hanno fatto si che la stessa sia divenuta di grande utilizzazione e di costante riferimento giuridico. Le principali sono le seguenti :

- Formazione contratto (da art.14 a art.24 )
- una accettazione in cui le modifiche o aggiunte siano di scarso rilievo, è sufficiente a concludere il contratto ( art.19 );
- Forma libera (art.11)
- con deroga per i Paesi dell’Est i quali prediligono la forma scritta ( art.12);
- Rapporti Venditore e Compratore ( da art. 25 a art.88 )
- obbligazione fondamentale del Venditore è la consegna della merce (art.30);
- se il Venditore non è obbligato a consegnare i beni in un luogo determinato, vi sono tre ulteriori ipotesi di consegna ( art.31);
- è evidenziato chiaramente il significato di merce conforme al contratto ( art.35);
- eventuali difformità della merce, a pena di decadenza, debbono essere comunicate al Venditore entro un tempo ragionevole ( artt.38 e 39);
- le obbligazioni fondamentali del Compratore sono il pagamento del prezzo e la presa in consegna della merce (artt. 57 e 58);
- concetto di inadempimento essenziale, che si ha quando l’altra parte è privata sostanzialmente di ciò di cui poteva aspettarsi dal contratto (art.25);
- risoluzione del contratto per inadempimento essenziale ( artt.49 e 64);
- alternativamente alla risoluzione del contratto, la parte che subisce l’unadempimento può chiedere l’esecuzione della prestazione dovuta (art.28);
- possibilità per il creditore della prestazione di fissare alla parte inadempiente un termine entro il quale eseguire la prestazione dovuta o sanare quella eseguita in modo irregolare (artt. 47 e 63)
- altri rimedi a disposizione del Compratore per ipotesi di consegna di merce non conforme alle pattuizioni contrattuali sono : sostituzione merce, riparazione dei difetti, riduzione prezzo (artt. 46 e 50);
- in tutte le ipotesi di inadempimento il creditore può chiedere, oltre ai citati rimedi, il risarcimento dei danni (sia danno emergente che lucro cessante), i quali devono essere conseguenze prevedibili dell’inadempimento (art.74);
- preciso dovere del creditore di adoperarsi per ridurre il più possibile il danno (art.77);
- il risarcimento dei danni è dovuto a prescindere dalla colpa del debitore inadempiente; quest’ultimo può però esonerarsi da responsabilità fornendo la prova che l’inadempimento è stato causato da circostanze al di fuori del suo controllo e che non potevano essere previste, nè evitate o superate (art.79);
- obbligo di conservazione dei beni (con diritto ad essere tenuto indenne per le spese) a carico di quella delle due parti che ha la disponibilità economica del bene (artt. 85 – 88).

Nella pratica degli scambi commerciali internazionali, anche un contratto di compravendita può presentare molte insidie, per un imprenditore che si approssima a tali obbligazioni in maniera superficiale.
Il riferimento alla Convenzione di Vienna del 1980, pur essendo importante, è comunque generale e la stessa non è da sola sufficiente a disciplinare sia la particolare casistica inerente ad ogni specifica merce sia le particolarità di fatto e giuridiche che potrebbero presentarsi.
Un notevole contributo in materia di modalità di consegna della merce, passaggio del rischio di perimento o deperimento della merce e spese per le merci compravendute, è fornito da condizioni contrattuali molto particolari denominate INCOTERMS.
Esse sono delle formule sintetiche le quali forniscono un insieme di regole internazionali, che permettono di interpretare in maniera univoca i termini commerciali più comunemente usati nella compravendita internazionale.
Lo scopo ed il grande rilievo pratico degli Incoterms è quello di evitare incertezze interpretative nei rapporti commerciali ed in particolare con quei Paesi dove vigono usi commerciali molto differenti.
Presentano vari gradi di rilevanza, come quello maggiormente favorevole al Venditore EXW (Ex works) “Franco fabbrica”, in cui il venditore mette a disposizione la merce presso il proprio stabilimento ed il ritiro, ogni spesa di trasporto e ogni rischio, sarà a cura e carico del Compratore.
Quello maggiormente favorevole al Compratore può essere DAF (Delivered at frontier) “Reso frontiera”, in cui il Compratore ritira la merce presso un luogo convenuto ed il Venditore è responsabile dell’arrivo della merce nel luogo di destinazione convenuto e deve sopportare tutti i rischi e le spese relative a tale obbligo.
Particolarmente utilizzati in ambito internazionale sono anche :
- FOB (Free on board) “Franco a bordo … porto d’imbarco convenuto” ;
- CIF (Cost, Insurance and Freight) ” Costo, assicurazione e nolo .. porto di destinazione convenuto”.

TABELLA INCOTERMS 1990

Alla luce di tutte le considerazioni esposte si ravvisa la necessità di affermare che anche un contratto così diffuso ed apparentemente semplice, come la compravendita internazionale, può racchiudere in sè molte insidie e può far maturare, in caso di inadempimento di una delle parti, dei risarcimenti di danni anche di notevoli importi.
Quindi necessità di non avvalersi di schemi contrattuali superficiali e già predisposti, ma di rapportare al caso concreto, al tipo di merce commercializzata ed al tipo di partner, la redazione di un buon contratto di compravendita internazionale.

Giuliano Cardellini